European Insurance Group LTD con sede in Malta – Divieto di stipulare nuovi contratti in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della repubblica italiana.
L’ISVAP
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;
VISTA la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, ed in particolare l’articolo 4 bis;
VISTI i Regolamenti Isvap n. 3 del 29 maggio 2006 e n. 23 del 9 maggio 2008;
VISTE le lettere di MFSA - Malta Financial Services Authority - in data 20 dicembre 2007 e 13 febbraio 2008 con le quali l’Autorità maltese ha comunicato l’intenzione della società European I nsurance Group LTD (nel seguito EI G LTD ) di operare in I talia in regime di libera prestazione di servizi nei rami danni: 1. infortuni, 3. corpi di veicoli terrestri, 14. credito, 15. cauzione e 10. responsabilità civile autoveicoli e le lettere di presa d’atto dell’ISVAP in data 18 gennaio e 6 giugno 2008;
VISTI i verbali parziali degli accertamenti ispettivi avviati in data 29 marzo 2010 presso la sede secondaria in R oma di N owosad I nsurance & Financial Services L td, intermediario di EIG LTD, dai quali sono emerse gravi irregolarità nella gestione delle rimesse finanziarie afferenti i premi assicurativi incassati per conto dell’impresa ed irregolarità nella registrazione dei contratti;
VISTI i verbali parziali degli accertamenti ispettivi avviati nella stessa data del 29 marzo 2010 presso il Rappresentante fiscale di EIG LTD, avv. Antonio Resciniti, dai quali è risultato il mancato rispetto dei termini di aggiornamento del registro dei contratti e dei termini di versamento delle imposte sui premi;
VISTE le comunicazioni di contraenti ed assicurati dalle quali è risultato che la società EIG LTD non ha provveduto alla liquidazione di un rilevante numero di sinistri e che sussistono difficoltà nell’emissione delle sostituzioni di polizze;
VISTA la comunicazione dell’UCI – Ufficio Centrale Italiano – con la quale è stato segnalato che EIG LTD non ha provveduto a comunicare alla banca dati del Centro di informazione italiano le informazioni relative alle garanzie assicurative r.c. auto emesse nel territorio della Repubblica;
RILEVATA l’inosservanza delle regole in materia di tutela della trasparenza dei premi e111 Attività provvedimentale ISVAP - Provvedimenti riguardanti singole imprese delle condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore in relazione al contenuto dei preventivi gratuiti personalizzati rilasciati sul sito internet di EIG LTD nonché in materia di nota informativa nei contratti di assicurazione danni;
ACCERTATO che EIG LTD ha svolto l’attività assicurativa esclusivamente nel territorio della R epubblica italiana adottando un modello organizzativo proprio dell’attività in libertà di stabilimento, in assenza della relativa abilitazione;
CONSIDERATO che i fatti descritti integrano i presupposti di cui all’art.193 del decretolegislativo 7 settembre 2005, n. 209, in quanto pregiudicano gli interessi generali degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative e che sussiste, per le irregolarità indicate, l’urgenza di intervenire al fine di impedire tale pregiudizio;
Dispone
ai sensi dell’articolo 193, comma 4 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nei confronti di European Insurance Group LTD con sede in Malta, Office 18/A, Europa Center, John Lopez Street, Floriana, il divieto di stipulare nuovi contratti nel territorio della Repubblica italiana, con gli effetti di cui all’articolo 167 del medesimo decreto legislativo.
Il presente Provvedimento è pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell’ISVAP.
Il Presidente
Giancarlo Giannini